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ASPETTI LEGALI, FISCALI, TRIBUTARI, AMMINISTRATIVI DEI CIRCOLI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(Aggiornati al 31/12/2005)

Regimi contabili

Esistono tuttavia notevoli differenziazioni nella tenuta della contabilità a seconda del volume di affari concernente l'attività considerata commerciale.

Per gli enti non commerciali sono infatti previsti i seguenti regimi contabili: regime forfetario (L. n. 398/1991), regime forfetario (art. 145 del DPR 917/1986 -TUIR), regime semplificato (art. 18 DPR 600/1973), regime ordinario.

A) Contabilità forfetaria

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 460/97 gli enti non commerciali dal 1° gennaio 1998 sono ammessi alla determinazione del reddito in maniera forfetaria, cioè applicando al totale dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività per scaglioni ed a seconda dell'appartenenza del ricavo ad attività di prestazione di servizi o altro nella seguente misura:

1. per le attività di prestazione di servizi si applica il 15% fino a € 15.493,71; da tale cifra a 309.874,14 € si applica il 25%;
2. per le altre attività quali le cessioni di beni ecc: fino a € 25.822,84 si applica il 10%; oltre e fino a 516.456,14 si applica il 15% (art. 146 TUIR).

Lo stesso articolo 145 del TUIR specifica chiaramente (comma 1) che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro-loco (dal 2003 anche le società di capitali e le cooperative che svolgono attività sportiva dilettantistica e dal 2005 anche corali, bande musicali ecc. le quali ultime peraltro se organizzate in associazioni senza scopo di lucro rientravano già dal 1992 nella suddetta disciplina), possono continuare ad operare secondo le norme stabilite dalla legge 16 dicembre 1991 n° 398.

In conseguenza nel caso questi soggetti non superino nell'anno 250 mila euro di proventi al netto di IVA, (ed a seguito dell'emanazione della Legge n° 289 del 27/12/02 art. 90,ciò vale anche per società ecc,) può usufruire delle nonne contenute nella legge 16 dicembre 1991 n°.398 inizialmente prevista per le associazioni sportive ed estesa con Legge 66/92, (articolo 9-bis) a tutti gli enti associarvi senza scopo di lucro ed alle pro-loco. Per il calcolo del suddetto limite, individuato in base al principio di cassa, occorre tener conto:

- dei ricavi da attività commerciale (reddito d'impresa - art. 85 TUIR);

- delle sopravvenienze attive (art. 88 TUIR);

- di contributi pubblici erogati per l'esercizio dell'attività commerciale. Le società di capitali (SpA ed SrL) e le cooperative per accedere alla contabilità prevista dalla legge 398/91 debbono inserire obbligatoriamente nei loro statuti la mancanza di scopo di lucro, l'impegno a svolgere attività sportiva dilettantistica, l'impegno a reinvestire gli eventuali utili nell'attività sportiva dilettantistica e l'impegno a devolvere a strutture similari, in caso di scioglimento, i propri beni.

Tale normativa prevede in sintesi: 1) possibilità di optare (con lettera raccomandata alla competente Agenzia delle Entrate ed alla SIAE di zona) per la disciplina di cui alla Legge 398/91 che semplifica gli adempimenti, perché esonera dagli obblighi di una contabilità altrimenti complessa (salvo conservazione copie fatture emesse e ricevute). Si utilizza infatti solo il prospetto riepilogativo di cui al DM 11/02/97, con versamento trimestrale IVA ed eventuale imposta sugli spettacoli attraverso il versamento in banca (mod. F24) con le modalità di cui all'articolo 74 comma 6 del DPR 633/72; 2) utilizzo della disciplina forfetaria anche ai fini IRES e IRAP, basandosi su un coefficiente di redditività del 3% calcolato sul totale dei proventi di natura commerciale. In sostanza l'associazione sportiva, (e/o il circolo, e/o la società sportiva) dovrà versare ai fini IRES il 33% del 3% di quanto incassato (ignorando quindi le spese sostenute ma anche la relativa documentazione), ai fini IRAP il 4,25% sempre del 3% ed infine ai fini IVA il 50% dell'IVA dovuta (90% per le sponsorizzazioni).

L' opzione per il regime forfetario è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi, ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un quinquennio (art. 145 TUIR)

L'associazione sportiva, il circolo, la società sportiva di capitali e la cooperativa sono esonerate dal rilascio di scontrino e/o ricevuta fiscale (art. 12, comma 3, del DL. 30/12/1991 N° 417) A seguito dell'emanazione della legge 342/00, per le associazioni sportive che hanno optato per la legge 398/91, viene confermato che non concorrono alla formazione del reddito i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali in non più di due iniziative all'anno e per un intròito non superiore a 51.647,00 euro.

Il D.Lgs. 460/97 (art. 4, comma 1), fatto salvo quanto contenuto nella Legge 398/91, prevede, nel caso si superino i 250 mila euro di incasso per le attività che non siano prestazioni di servizio, la possibilità di continuare, dal primo giorno del mese successivo, con la contabilità semplificata, ordinaria o con la contabilità forfetaria fino a 516.470 euro: in questo caso la redditività non è più il 3% ma il 15%.

L'associazione (o società o cooperativa) non potrà applicare nell'anno successivo la disciplina di cui alla legge 398/91.


B) Contabilità semplificata

Le associazioni sportive e le società che non optano per la contabilità forfetaria e che esercitano attività che non superano i 309.874 euro di volume d'affari all'anno per prestazione di servizi e 516.457 euro per le altre attività, possono accedere alla cosiddetta contabilità semplificata. Tale regime contempla pochi e semplici adempimenti.

I soggetti in regime di contabilità semplificata debbono infatti tenere solamente i registri IVA. Sul registro IVA dei corrispettivi e/o fatture emesse, vanno registrati tutti gli incassi relativi alle attività commerciali: i primi dopo l'ultimo giorno festivo successivo all'incasso e i secondi entro 15 gg. Dalla data dell'emissione.

Sul registro IVA acquisito vanno annotate tutte le spese, anche quelle non IVA, cronologicamente ed entro i seguenti termini:

• Per quelle IVA entro il mese successivo al ricevimento;

• Non IVA entro 60 gg. dall'effettuazione dell'operazione;

• Le annotazioni rimanenze e le scritture rettificative debbono essere fatte entro il termine

della dichiarazione dei redditi.

A fine anno, oltre alla denuncia IVA, l'associazione sportiva, è tenuta a presentare con la dichiarazione dei redditi, il prospetto dei costi e dei ricavi, senza quindi l'obbligo di predisposizione del bilancio (ciò non esime ovviamente dalla presentazione ai soci del già citato rendiconto economico e finanziario o bilancio).

Se l'associazione sportiva o la società svolge più attività commerciali contemporaneamente deve tenere i libri IVA analitici.



C) Contabilità ordinaria

Con ricavi commerciali per attività di prestazione di servizi superiori a 309.874 euro (e per le altre attività superiori a 516.457 euro) le associazioni e le società debbono obbligatoriamente adottare la c.d. contabilità ordinaria e conseguentemente tenere tutte le scritture obbligatorie previste dal Codice Civile, cioè il registro delle fatture emesse, il registro dei corrispettivi, il registro degli acquisti, il libro giornale, il libro degli inventari, ecc.

Tutte le scritture debbono essere conservate per almeno 10 anni dalla data dell'ultima registrazione; per eguale periodo debbono essere conservate lettere, copie, fatture, ecc. Debbono infine essere tenute tutte quelle scritture ausiliarie per rilevare il patrimonio, il registro dei beni ammortizzabili, quando ne ricorrano i presupposti, i registri IVA ed infine, se vi sono dipendenti,il libro paga e matricola. Sul libro giornale vanno registrate cronologicamente le operazioni contabili entro 60 giorni.

Il libro giornale non deve più essere preventivamente bollato e vidimato prima dell'uso (art. 8 L. 18 ottobre 2001 n° 383); le sue pagine debbono però essere numerate progressivamente prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (ad esempio per l'anno 2006: 2006/1-2006/2 ecc.)

Le vidimazioni, sempre comunque possibili, sono apposte dall'Ufficio del registro o da un notaio. Il libro inventari, anch'esso ne bollato ne obbligatoriamente vidimato, deve contenere l'inventario delle attività e delle passività della società, dell'associazione sportiva e/o del circolo. Il libro cespiti ammortizzabili deve contenere i dati di tutti i beni strumentali (relativi all'attività commerciale) raggruppati per categorie omogenee (ad esempio, autoveicoli, macchine ufficio, impianti, ecc.). Di tali beni devono venire indicate le quote di ammortamento annuali. I libri IVA debbono contenere i dati relativi alle fatture emesse (libro IVA clienti) e quelle ricevute (libro IVA fornitori o acquisti). Alle associazioni che adottano il regime ordinario si applicano le disposizioni contenute nel DPR 633/72; La possibilità di optare per la contabilità ordinaria è concessa anche alle associazioni non obbligate a tale regime per cui alcune vi accedono; ciò per evitare noiose ispezioni e controlli che sono più rari data la maggiore trasparenza, ma anche complessità, che il suddetto regime comporta. Proprio a causa di questa complessità delle operazioni contabili e fiscali, è consigliabile che i dirigenti delle associazioni sportive e/o dei circoli ed a maggior ragione delle società, si avvalgano di consulenze di esperti in materia.



Imposta sul valore aggiunto (TVA). Anche ai circoli ed alle associazioni sportive è data la facoltà di detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio di attività commerciali indipendentemente dal regime di contabilità adottato.

La legge (DPR 633/72) detta le seguenti condizioni per ottenere le detrazioni:

l'attività commerciale deve essere gestita con contabilità separata da quella istituzionale;

la contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili;

le "pezze giustificative" (fatture ricevute ecc.) devono essere fiscalmente valide;

la contabilità obbligatoria per legge, qualora beni e servizi (personale, telefono, affitti corrente elettrica ecc,) vengano usati promiscuamente, deve essere estesa alla attività istituzionale e deve essere trasparente e comprensibile. Anzi, per quanto possibile è bene distinguere le spese inerenti l'una e l'altra in quanto può essere detratta solo l'IVA inerente all'attività commerciale e lo scorporo delle spese promiscue è sempre soggetto a critiche in quanto manca per legge un criterio oggettivo di ripartizione per cui occorre affidarsi al buonsenso. L'IVA, da versare mensilmente o trimestralmente, va calcolata - tranne che quella afferente alla contabilità opzionata - sulla differenza fra quella dei corrispettivi e quella sugli acquisti ed ovviamente può risultare a debito o a credito.



Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - D.lgs 15/12/1997 n° 446.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel dicembre 1997 il decreto sull'imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale.

Il Decreto prevede che anche i circoli, le associazioni sportive e le società siano assoggettate all'imposta (art. 3 comma 1 lettera e) e che l'aliquota sia pari al 4,25%. La base imponibile, definita per le nostre associazioni dall'art. 10 commi 1 e 2, è la seguente:

a) Per chi svolge esclusivamente attività non commerciale è determinata in un importo pari alla sommatoria dell'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente e assimilate a quello del lavoro dipendente, e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative ed autonome occasionali. A tale importo per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche non vanno aggiunte le indennità, i premi ed i rimborsi corrisposte ai sensi dell'ari 37 della legge n°342/00 (vedi comma 10, art. 90, Legge 289/02).

b) Per chi svolge anche attività commerciali è quella relativa alla differenza dei componenti positivi del reddito e quelli negativi (art. 5 comma 2). Per le associazioni, i circoli e le società che hanno optato per il regime forfetario (Legge 398/91 o D.lgs 460/97) la base imponibile è pari al 3% (o al 15%) dei proventi da attività commerciale.

c) Per chi svolge attività commerciale ed ha personale dipendente o si avvale di collaborazioni, la base imponibile è la sommatoria di a)+b).

I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione in concomitanza con la denuncia dei redditi. Ovviamente non sono tenuti alla dichiarazione le associazioni sportive, i circoli e le società che non svolgono attività commerciale e non elargiscono ne retribuzioni, ne compensi, salvo quelli previsti dall'ari 25 Legge 133/99 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art 67 lettera m) del TUIR. (redditi diversi).

Il decreto IRAP abolisce (art. 36) i seguenti tributi:

• Contributi per il servizio sanitario nazionale;

• Imposta locale sui redditi (ILOR);

• Imposta comunale per l'esercizio d'impresa, arti e professioni (ICIAP);

• La tassa per l'attribuzione della partita IVA;

• La tassa sulle concessioni comunali per alcolici (art. 51).

Per le associazioni ed i circoli che detengono o somministrano alimenti e bevande anche alcoliche (bar, spacci, mense) è comunque necessaria a fine anno una comunicazione al Comune di "prosecuzione di attività" contenente inoltre la dichiarazione che è stata rinnovata l'adesione all'associazione nazionale riconosciuta quale assistenziale dal Ministero dell'Interno.

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