L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione125/E del 6 dicembre 2010,per evitare duplicazioni di comunicazioni , informa che la la presentazione di un nuovo modello EAS in caso di variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all’Ente, non è necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
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Inoltre, con il decreto "Milleproroghe", n. 225 del 29 dicembre 2010, per gli enti associativi inadempienti al 31 dicembre 2009 è possibile sanare la propria posizione con l’inoltro del modello entro il 31 marzo 2011.
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