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Norme legislative e regolamentari

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CIRCOLI ASSISTENZIALI
NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI


1.1 I CIRCOLI PRIVATI

1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001

II nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235 entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che esplicita la legittimità dei controlli nei circoli, la norma prevede infatti: "Resta ferma la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni" (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8).

Tale previsione normativa determina un problema per le forze di Polizia di Stato che probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell'Autorità Giudiziaria mentre la Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all'accesso sicuramente incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante del Comune.

Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 8 marzo 1999 nr. 50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall'art. 86 del Tulps integrato con l'art. 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.

Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito della Cassazione Penale.

Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali.

 

11 Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall'art. 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:

a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;

b) estendere il metodo dell'autocertifìcazione, da completare con la sola integrazione documentale di copia semplice non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) introdurre la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;

d) escludere, di norma, l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività dì somministrazione;

e) confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all'art. 86, comma 2, del Tulps e dell'art. 2 della legge 287/91;

f) confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sodale e di formazione extra-scolastica della persona.




1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI


II Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l'art. 18 della Costituzione stabilisce che "I cittadini hanno diritto dì associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale".

Il diritto costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire impedimento assoluto all'emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall'ordinamento, tendono a soddisfare il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell'igiene e della salute pubblica.

In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l'esercizio corretto di questi diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio anch'essi della nostra Costituzione.

Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:

a) uno statuto liberamente predisposto;

b) individuino un fine sodale lecito;

e) definiscano l'ambito di intervento (culturale, sodale di aiuto ecc.);

d) identifichino le cariche sociali;

e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;

f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede sociale.

Non è necessaria:

a) la presenza del notaio;

b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell'atto costitutivo;

e) la comunicazione all'autorità di P.S.[1]

Ai fini della vigente normativa è da considerarsi "circolo" una libera associazione costituita tra cittadini - con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere nazionale riconosciuti dal Ministero dell'interno .

E' altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di quelli sovra citati.

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