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Spettacoli e intrattenimenti

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1.7 SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati anche a non soci (semplici invitati) è subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l'osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali. L'effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco per la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della Repubblica, in quanto trattasi di reato per quanto attiene all'inosservanza delle norme di prevenzione dell'incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare il sequestro penale dei locali e degli arredi pertinenti le attività del Circolo. E' necessario il rilascio delle regolari autorizzazione se nel solo locale dove si svolge la somministrazione sono installati video giochi o televisioni abilitate alle funzioni di pay-tv.

All'interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.

Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati; i circoli dovranno munirsi di licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 TULPS. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:

a) dichiarazione di inizio attività SIAE;

b) certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;

e) certificato di agibilità previsto dall'art. 80 TULPS sulla base di quanto indicato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

Quanto indicato ai punti e) d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci purché in numero superiore a 100 (si veda D.M. 16/2/1982) e comunque qualora ricorrano le condizione previste della circolare Ministero Interno nr°1015506/13500 del 19/5/84 (indici di pubblicità).

Ferme restano le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto indicato dalla Circolare n. 1015506/13500 de! 19.5.84 del Ministero dell'Interno:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna delle statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del circolo a dò abilitato e iscrizione nel libro soci.

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci.

 

e) complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata);

d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo (si prende a riferimento i casi nei quali si superano le 100 persone).

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le seguenti fattispecie sono pertanto da considerarsi illecite:

a) attività di somministrazione di ALIMENTI E BEVANDE svolta anche nei confronti di persone che non siano soci del circolo;

b) acceso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli,

c) perdita dei requisiti che hanno consentito l'accoglimento della dichiarazione di apertura (esempio mancato rinnovo dell'adesione all'Ente Nazionale di affiliazione);

d) difformità con le norme igienico sanitarie, sulla destinazione d'uso dei locali e di sicurezza;

e) non ottemperanza all'ordine di ripristino dei requisiti richiesti.


1.7.1 L'AGIBILITÀ DEI LOCALI LA RIFORMA DEL 2001

II nuovo regolamento approvato con DPR 28/5/2001 nr.311 introduce particolari innovazioni in merito alla composizione ed alle funzioni delle commissioni di vigilanza sono infatti stati sostituiti interamente gli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Tulps. Alle Commissioni sono pertanto affidati i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziale modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 8/1/1998 nr. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 19/3/1968 nr. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzioni regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Si deve segnalare la novità concernente i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al punto precedente, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno e quella per la quale non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodica mente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale associata abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.

La commissione di vigilanza, fatte salve le eccezioni di cui alla norma, è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

 

La Commissione comunale è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:

1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

2) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

3) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio da un medico o dallo stesso delegato;

4) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

5) da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove necessiti, uno o più esperti in acustica -o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e su loro richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti, il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può prendere

parte al procedimento anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La Commissione provinciale è ancora nominata, ogni tre anni, dal Prefetto ed è composta:

1) dal Prefetto o da vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede;

 

2) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

3) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l'impianto o da un suo delegato;

4) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

5) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

6) da un esperto di elettrotecnica;

La Commissione provinciale interviene:

a) qualora la commissione comunale non sia istituita;

b) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità. In tali casi la commissione è integrata con un tecnico esperto del settore;

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica dì un esperto dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 nr. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione (mai emanato!!!!)

Ai sensi dell'art 80 T.U.L.P.S. si stabilisce il divieto di concedere licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e del rilascio della conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata penalmente dall'art. 681 del C.P.


1.7.2 LE PRESCRIZIONI


Le violazioni all'art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle autorizzazioni indicate nell'art 17-bis, comma 1, TULPS ma non NEL CASO DEGLI ART. 68 e 69 TULPS

NON essendo gli stessi ricompresi nel comma 1 del citato art. 17-ter Tuips

le violazioni alle prescrizioni inserite in tali autorizzazione licenza di trattenimento pubblico costituisce pertanto illecito penale sanzionato dall'art. 17, comma 1 TULPS con la previsione dell'arresto fino a tré mesi o dell'ammenda fino a £ 400.000

Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti l'agibilità dei locali e la sicurezza, in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente dall'art. 681 C.P.




1.8 CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ

I locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del Circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali non è pertanto consentito autorizzare circoli ad effettuare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se pagano la Tassa di occupazione.

L'inosservanza di detti divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 4 della L. 287/91.

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