Pubblicato il decreto 18 maggio n.65

Evento Promosso da: Csen Veneto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 che definisce il calendario per le prossime riaperture. Di seguito le principali novità di interesse di ASD, APS e Associazioni culturali. 

 

Art. 4 Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. 2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

Art. 5 Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

 

Art. 7 Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

 

Art. 9 Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

 

Art. 10 Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

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